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Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni.
(Da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale n. 61/2013).
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).
Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l’utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l’obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013).