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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Servizi Autoclubergamo S.r.l.
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO :
- L' AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DALLA RELATIVA DISCIPLINA NAZIONALE DI RECEPIMENTO;
- LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE O ENTI SOCI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA RENDERE PER CONTO DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO.
IN OGNI CASO, E PER QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA, OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DALL'ENTE PUBBLICO O DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI;
INOLTRE, LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL 'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. LE PROCEDURE DEL CICLO PASSIVO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEVONO ESSERE CONFORMI AI DISCIPLINARI CUI AL D.L.GS.50/2016.
IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA', NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PREVENTIVE E DEI PIANI DI SVILUPPO ASSEGNATI DALL'ENTE O ENTI SOCI:
A) L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI QUALSIASI GENERE O SPECIE E LA PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO;
B) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, FORNENDO L'ASSISTENZA E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, LA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, ORARI E GUIDE;
C) LA GESTIONE STRUMENTALE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' I CUI TITOLI AUTORIZZATIVI, CONCESSIONI, DECRETI AUTORIZZATIVI, LICENZE SIANO INTESTATE ALL'ENTE O ENTI SOCI;
D) L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DELLA COMPAGINE DEGLI ASSOCIATI ALL' ACI E L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'APPOSITO UFFICIO DELL'ENTE STESSO.
LA SOCIETA' OPERA IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI E SECONDO I PIANI DI SVILUPPO INDICATI DALL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO, E DAGLI EVENTUALI ALTRI SOCI PUBBLICI, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI "GOVERNANCE". ESSA POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA CHE SI RIFERISCA ALL'ANZIDETTO OGGETTO SOCIALE E CHE NE POSSA FACILITARE L'ESTENSIONE E LO SVILUPPO, PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE ED INDICAZIONI STRATEGICHE ED OPERATIVE IMPARTITE DALL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO E PREVIO OTTENIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL MEDESIMO ENTE PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO.
LA SOCIETA' INOLTRE PUO' COSTITUIRE SOCIETA' O ACQUISIRE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, COMPLEMENTARE O AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO NEL RISPETTO DELLA SPECIFICA NORMATIVA RIFERITA ALLE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO E TEMPO PER TEMPO VIGENTE, E PURCHE' TALI OPERAZIONI SIANO PREVENTIVAMENTE APPROVATE DALL'ENTE O DAGLI ENTI SOCI. IN GENERE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, COSI' COME TUTTE QUELLE ATTIVITA' QUALIFICATE COME "FINANZIARIE" DALL'ART. 106 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 NON POTRANNO ASSUMERE QUELLE CONNOTAZIONI IN VIRTU' DELLE QUALI, SULLA BASE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, TALI ATTIVITA' VENGONO AD ESSERE QUALIFICATE COME "ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO".
E' ALTRESI' ESPRESSAMENTE ESCLUSA L'ATTIVITA' DI "RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO" DI CUI AL CITATO DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLA DI "INTERMEDIAZIONE MOBILIARE" DI CUI ALLA LEGGE N.1/1991, NONCHE' IN GENERE OGNI ATTIVITA' PER LA QUALE SIA RICHIESTA DALLE LEGGI VIGENTI L'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI.
Capitale sociale: 20.800,00 euro
Data iscrizione registro imprese: 25/06/1997
Oneri complessivi gravanti per l' Amministrazione
Oneri 2023 € 617.100,49
Oneri 2022 € 594.885,20
Oneri 2021 € 558.834,98
Oneri 2020 € 405.698,20
Oneri 2019 € 474.483,12
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Amministratore unico
Nessun compenso annuo
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità 2023 Amministratore Unico
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità 2024 Amministratore Unico
Dati patrimoniali
Provvedimenti di assegnazione obiettivi e attività
Piano generale attività 2024 - delibera n. 13/2023
Piano generale attività 2023 - delibera n. 14/2022
Piano generale attività 2022 - delibera n. 16/2021
Piano generale attività 2021 - delibera n. 18/2020
Piano generale attività 2020 - delibera n. 25/2019
Convenzione per l’organizzazione del Rally Prealpi Orobiche 2024
Convenzione per la gestione del servizio di Scuola Guida di Sede Aci Ready2Go 2024
Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria e Ufficio Sportivo di Sede 2024
Convenzione per la gestione dei servizi di Sede con la Società Servizi Autoclubergamo srl 2024
Convenzione per l’organizzazione del Rally Prealpi Orobiche 2023
Convenzione per la gestione del servizio di Scuola Guida di Sede Aci Ready2Go 2023
Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria e Ufficio Sportivo di Sede 2023
Convenzione per la gestione dei servizi di Sede con la Società Servizi Autoclubergamo srl 2023
Convenzione per l’organizzazione del Rally Prealpi Orobiche 2022
Convenzione per la gestione del servizio di Scuola Guida di Sede Aci Ready2Go 2022
Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria e e Ufficio Sportivo di Sede 2022
Convenzione per la gestione dei servizi di Sede con la Società Servizi Autoclubergamo srl 2022
Convenzione per l’organizzazione del Rally Prealpi Orobiche 2021
Convenzione per la gestione del servizio di Scuola Guida di Sede Aci Ready2Go 2021
Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria e e Ufficio Sportivo di Sede 2021
Convenzione per la gestione dei servizi di Sede con la Società Servizi Autoclubergamo srl 2021
Anni precedenti
Allegato 1- Atto di ricognizione
Rappresentati negli organi di governo
Risultati di bilancio
2023 utile di esercizio € 3.855
2022 utile di esercizio € 2.818
2021 utile di esercizio € 1.627
Allegati
(Pubblicato il 26/09/2023 - Aggiornato il 26/09/2023 - 197 kb - pdf)
(Pubblicato il 31/05/2024 - Aggiornato il 31/05/2024 - 49 kb - pdf)